Italia
Codice del consumo, D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 231/2017
La merce esposta – in vetrina, all'ingresso, sul banco – porta il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile, con un cartello o un altro mezzo adatto.
Art. 14, c. 1, D.Lgs. 114/1998Il prezzo è quello finale, IVA e altre imposte comprese. Il prezzo per unità di misura si riferisce a 1 kg o 1 l, oppure all'unità che si usa di solito per quel prodotto.
Art. 13 Codice del consumoAccanto al prezzo di vendita va indicato il prezzo per unità di misura. Non serve quando i due coincidono, per esempio su un pane da 1 kg.
Art. 14, c. 1 e 2, Codice del consumoMerce sfusa, pesata davanti al cliente: solo il prezzo per unità di misura. Multipli e sottomultipli, come l'etto, sono ammessi dove quel prodotto si vende così.
Art. 14, c. 3, e art. 15, c. 4, Codice del consumoEsenti dal prezzo per unità di misura sono tra l'altro i prodotti sfusi che si vendono a pezzo o a collo e i gelati monodose. Un'esenzione per i piccoli negozi non c'è.
Art. 16, c. 1, Codice del consumoAllergeni negli alimenti non preimballati: un cartello sul recipiente, o un sistema equivalente anche digitale, con nome ed elenco degli ingredienti, allergeni compresi. Panetteria, pasticceria e gelateria possono usare un unico cartello ben in vista o un registro per singolo prodotto, purché si capisca a quale alimento si riferisce. In italiano, visibile e leggibile.
Art. 19, c. 1–3 e 10, D.Lgs. 231/2017Chi annuncia uno sconto indica il prezzo precedente: il più basso applicato nei 30 giorni prima. I prodotti alimentari deperibili sono esclusi da questa regola.
Art. 17-bis Codice del consumo